IL MIGLIORE TESTO DI POLIZZA RC AVVOCATO
ecco perchè lo è ........
Appendice n° 1 sempre operante
In conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 ( in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238) e successive modifiche, con la presente appendice, che forma parte integrate del contratto assicurativo, si precisa, si integra e/o sostituisce quanto normato dalle condizioni di polizza PI_AVVOCATI_082016 in relazione a quanto di seguito disposto.
1) Effetto retroattività illimitata In deroga a quanto normato dalle condizioni di polizza, è pattuita una retroattività illimitata a far data dall’iscrizione del Assicurato al relativo albo professionale.
2) Effetto Ultrattività decennale In deroga a quanto definito dalle condizioni di polizza in relazione al punto “Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento” è inclusa in garanzia ultrattività decennale per la cessazione definitiva dell’attività professionale, oggetto della copertura assicurativa, verificatasi nel periodo di efficacia del contratto assicurativo. A maggior specifica di quanto indicato al punto 2) di cui sopra si precisa che:
2a) sono esclusi i casi di radiazione e sospensione dall’albo professionale;
2b) la garanzia di ultrattività prestata dal presente contratto non è operativa nel caso venga acquistata successivamente altra polizza;
2c) i casi di cassazione attività conformi a quanto definito al punto 2) della presente appendice devono essere comunicati tempestivamente agli Assicuratori.
3) Franchigie/scoperti : Si precisa che il terzo danneggiato sarà risarcito per l’intero importo, fatto salvo il diritto degli Assicuratori di recuperare gli importi della franchigia e/o dello scoperto, definiti nella scheda di copertura della polizza, dall’Assicurato.
4) Attività di conciliazione/mediazione: A parziale deroga di quanto normato nelle condizioni di polizza, la copertura assicurativa per l’attività di mediazione e conciliazione svolta dall’Assicurato, si intende sempre operante.
5) Rc conduzione dello studio : A parziale deroga di quanto normato nelle condizioni di polizza, la garanzia legata all’Rc conduzione dello studio, si intende sempre operante.
6) Diritto di recesso in caso di sinistro: In caso di denuncia di sinistro o pagamento dello stesso gli Assicuratori manterranno in vigore il presente contratto fino alla sua naturale scadenza.
Restano fermi ed invariati tutti gli altri termini e le condizioni generali di polizza.
LA PRESENTE APPENDICE E' PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
RENDENDENDOLO COSI' UNO DEI POCHI, SE NON L'UNICO IN OTTEMPERANZA AL DM del 22 SETTEMBRE 2016 (G.U. n° 238 del 11-10-2016)
Sotto riportiamo il Testo Integrale Rc Professionale Avvocati
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATI
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. FASCICOLO INFORMATIVO_AVVOCATI MODELLO UNIFICATO_082016 (PI_AVVOCATI_082016)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Avvocati
AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione della Contraente e/o dell’Assicurato sulle frasi evidenziate in grigio, le quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri a carico della Contraente o dell’Assicurato.
Sezione A
DEFINIZIONI:
I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
CLAIMS MADE – RETROATTIVITA’: L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di ATTI ILLECITI accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.
CONTRAENTE: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA.
ASSICURATO: in caso di Ditta individuale, nominata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, la persona fisica.
- in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, i partners, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.
STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero dell’’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’Oggetto dell’Assicurazione.
ASSICURATORI: HCC International Insurance Company PLC (Rappresentanza Generale per l’Italia)
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti.
Il termine TERZO esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali per un ATTO ILLECITO e presentate per la prima volta nei confronti dell’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.
ATTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società indicatI nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società indicatI nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, eccetto nel caso in cui tale atto doloso e fraudolento sia stato condonato da un ASSICURATO e fatta salva l’Esclusione di dolo dell’ASSICURATO. Eventuali ATTI ILLECITI continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
POLIZZA:
il documento che prova l’Assicurazione.
CIRCOSTANZA:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che potrebbe dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
PERDITA:
a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;
b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un Provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenuti dall’ASSICURATO con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
COSTI E SPESE:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi STAFF E/O COLLABORATORI.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso.
Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
PERIODO DI RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta contro l’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITÀ. Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta contro L’ASSICURATO durante tale periodo per ATTI ILLECITI commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ (se concesso).
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso). A tali ammontare vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’ammontare della PERDITA, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
DANNI CORPORALI: lesioni personali, morte, infermità.
DANNI MATERIALI: distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera:
1) in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA;
2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza;
3) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera. L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione. Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
I. Recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;
II. Mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
4) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino SOSTANZE INQUINANTI o contaminazione di qualsiasi tipo;
5) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;
6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso;
7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’ASSICURATO;
8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’ASSICURATO contrattualmente, salvo il caso in cui l’ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;
9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento all’incarico da questi assunto;
10) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
II. Qualsiasi ATTO TERRORISTICO.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti I e II che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI;
12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’ASSICURATO;
13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dall’esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting) con esclusione di quelle funzionali alla professione svolta;
15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente ingiuria e diffamazione commessi dall’ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.
17) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.
19) per le ICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’ASSICURATO o da parte di STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.
20) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a propulsione meccanica.
ESTENSIONI
LE SEGUENTI ESTENSIONI SONO OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE NEL MODULO/SCHEDA DI COPERTURA E SOLO SE IL FATTURATO, E LE EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI, PER TALI ATTIVITÀ SONO DICHIARATE NEL QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA E SEMPRECHÉ IL FATTURATO PER TALI ATTIVITÀ RIENTRI NEL FATTURATO TOTALE. IN CASO CONTRARIO LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI INDICATI NELLE SEGUENTI ESTENSIONI DEVONO CONSIDERARSI ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA COPERTURA. OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO OGNI ESTENSIONE È PRESTATA CON IL LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO INDICATI NEL MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO attinenti società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA da parte dei legali rappresentanti delle stesse società/enti, di soci, TERZI e/o creditori sociali conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE (autorizzato dall’ASSICURATO)
• Nell’espletamento degli incarichi di sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 ( sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti;
• Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgsl. 39/2010 e s.m.i in società assunti in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
La garanzia è prestata con il LIMITE D’INDENNIZZO, e FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio.
Dall'estensione restano escluse:
i) le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i).
S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.
Nel caso in cui sia stato concesso un PERIODO DI RETROATTIVITÀ, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.A.)
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO di società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA di soci, TERZI e/o creditori sociali conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO
• Quale componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380-2395 (Spa), 2475- 2476 c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.),in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.).
La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell’adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa.
La garanzia è prestata con il LIMITE D’INDENNIZZO, e FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo. Dall'estensione restano escluse:
i) le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione. iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.
Nel caso in cui sia stato concesso un PERIODO DI RETROATTIVITÀ, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE ALLA ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI relativi all’attività di conciliatore/mediatore svolta secondo i dispositivi legislativi che normano l’attività. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA indicati nel CERTIFICATO.
ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO attinenti società/enti indicate nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA da parte dei legali rappresentanti delle stesse società/enti, di soci, TERZI e/o creditori sociali conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO
• Nell’espletamento dell’incarico di membro dell’Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute,
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio. La presente estensione è valida a condizione che il fatturato relativo dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA rientri nei limiti indicati nel CERTIFICATO.
Dall'estensione restano escluse:
i) le società/enti che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA. Salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale, l’amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall’art 2447 c.c., per le SpA e dall’art. 2482 ter c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i).
S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Nel caso in cui sia stato concesso un PERIODO DI RETROATTIVITÀ, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di Membro di Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento come normato in conformità alla Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 e s.m.i.
AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di amministratore di stabili e condomini indicati nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio. Le attività coperte sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l’attività di amministratore di condomini e di immobili. S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A.
ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
Ad integrazione/deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza resta convenuto che la presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
1. Lavori di manutenzione straordinaria
2. Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE
3. Istallazione o manutenzione di insegne
4. Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO
5. Qualsiasi SOSTANZA INQUINANTE o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nella SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DI ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento s’intende compreso nel LIMITE DI INDENNIZZO di polizza indicato nella SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso.
ESTENSIONE ATTESTATORE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di attestatore come normato in conformità alla L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.), artt. 161, 182 bis (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 67, comma 3, lett. d, (piani di risanamento attestati), L. 134/2012 e s.m.i.
ESTENSIONE LIQUIDATORE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di liquidatore.
ESTENSIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di Amministratore di Sostegno ex LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6.
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI SE DICHIARATE NEL QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. IN CASO CONTRARIO LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI INDICATI NELLE SEGUENTI ESTENSIONI DEVONO CONSIDERARSI ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA COPERTURA.
ESTENSIONE AD ATTIVITA’ DI FUSIONE E ACQUISIZIONI
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in relazione all'attività di consulente per l’acquisizione e/o fusione societaria. La presente estensione è valida a condizione che il fatturato relativo dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA rientri nei limiti indicati nel CERTIFICATO.
ESTENSIONE ALL’ATTIVITA’ DI PERITO DEL TRIBUNALE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in relazione ad incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito del Tribunale.
ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO in qualità di Giudice, membro delle Commissioni Tributarie e per le funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente davanti alle medesime.
ESTENSIONE ATTIVITA’ DI LIBERA DOCENZA
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di libero docente.
ESTENSIONE CURATORE, COMMISSARIO
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di curatore, commissario.
LE SEGUENTI ESTENSIONI SONO SEMPRE OPERANTI. OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO OGNI ESTENSIONE È PRESTATA CON IL LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO INDICATI NEL MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE AD INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO e da cui derivino l’interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per la presente estensione è quello specificatamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ESTENSIONE CODICE PRIVACY
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza di un ATTO ILLECITO relativo all’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’ASSICURATO. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli ASSICURATORI a rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un’azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA’
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A Nel caso in cui l’ASSICURATO avesse una POLIZZA rinnovata con continuità e senza interruzioni il PERIODO DI RETROATTIVITA’ della presente POLIZZA sarà il medesimo
B Nel caso in cui l’ASSICURATO non avesse stipulato una precedente assicurazione, il PERIODO DI RETROATTIVITA’ decorre dalla data di decorrenza della presente POLIZZA, salvo quanto diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In tal caso, è facoltà dell’ASSICURATO richiedere un PERIODO DI RETROATTIVITÀ la cui durata e il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO
1) In caso di morte dell’ASSICURATO e a condizione che gli eredi dell’ASSICURATO non acquistino una copertura di responsabilità civile per il medesimo rischio presso un diverso assicuratore, gli ASSICURATORI potranno concedere 12 mesi di MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO sulla base delle informazioni fornite dall’ASSICURATO e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
2) Fermo quanto previsto sub 1), e solo in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’ASSICURATO, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, gli ASSICURATORI potranno concedere un “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO”, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e a condizione che l’ASSICURATO non acquisti una polizza di responsabilità civile per il medesimo rischio presso un diverso assicuratore. Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO sarà quello non ancora utilizzato all’ultima data di scadenza della polizza non potendo superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato al nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
B. Polizza emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o una polizza di responsabilità civile per il medesimo rischio non venga acquistato dall’ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, gli ASSICURATORI potranno concedere un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno l’ASSICURATO ha la facoltà di acquistare sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO sarà quello non ancora utilizzato all’ultima data di scadenza della polizza non potendo superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Qualunque sovrappremio applicato si considererà dovuto alla data di inizio del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.
Qualunque MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO cesserà automaticamente in caso di mancato pa