MIGLIORE POLIZZA INFORTUNI COPERTURA PROFESSIONALE AVVOCATO
Il DM del 22 Settembre 2016 (G.U. n° 238 del 11-10-2016) ha previsto anche l'obbligo per Avvocati per i quali non sia operante la copertura obbligatoria I.N.A.I.L.,di contrarre polizza contro gli INFORTUNI occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale,compresi gli spostamenti necessari per svolgere l'attività professionale.
Le somme minime da assicurare sono le seguenti:
capitale caso Morte : 100000
capitale caso Invalidità Permanente : 100000
diaria giornaliera da inabilità temporanea : 50
Di seguito la nostra offerta rispondente ai criteri minimi del DM e assolutamente concorrenziale in termini di Garanzie (Franchigia 0 su I.P.) e di Premio.
MORTE | I.P. | Inabilità Temporanea | Premio |
---|---|---|---|
100000 | 100000 (franchigia 0) | 50 (franchigia 7gg) | € 199 |
100000 | 100000 (franchigia 10) | 50 (franchigia 10gg) | € 105 |
SIAMO COMUNQUE IN GRADO DI QUOTARE POLIZZA INFORTUNI CON MASSIMALI DIVERSI E COPERTURA H24 ,CHE TUTELI IL PROFESSIONISTA SIA NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE CHE EXTRA.
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Danilo Battaglini
Responsabile Commerciale Agorà Broker
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quotazioni@migliorepolizzavocato.it
pse@agorabroker.it
SOTTO RIPORTIAMO UNO STRALCIO DEL DM 22 SETTEMBRE 2016 CHE SI RIFERISCE ALL'OBBLIGO DI STIPULA DELLA POLIZZA INFORTUNI PER IL PROFESSIONISTA.
Assicurazione contro gli infortuni
1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e
dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia
operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni
occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa
o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita'
permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio
derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento
dell'attivita' professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.
Art. 5
Modalita' attuative
1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi
dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli
estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi
disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale
l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e
sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate
alle disposizioni in esso dettate.
Roma, 22 settembre 2016
Il Ministro: Orlando